Eleonora Ciceri
Dottore Commercialista - Revisore Contabile
CAF Do.C.
Chi può presentare il Mod. 730i lavoratori dipendenti e pensionati; i soggetti che percepiscono redditi di collaborazione coordinata e continuativo; i soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito da lavoro dipendente, quali il trattamento di integrazione salariale e l’indennità di mobilità; i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca; i sacerdoti della Chiesa cattolica; i giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive, quali i consiglieri regionali, provinciali e comunali; i soggetti impegnati in lavori socialmente utili; i soggetti che presentano la dichiarazione per conto di incapaci, compresi i minori titolari dei redditi compatibili con il Mod. 730. Per poter utilizzare il Mod. 730/2002 è necessario che i contribuenti percepiscono una retribuzione (compenso o pensione, in seguito più genericamente indicati come “retribuzione”) da un Sostituto d’imposta (datore di lavoro o Ente pensionistico, in seguito più genericamente indicati come “Sostituto d’imposta”) in forza di un rapporto in essere, nel corso dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, almeno nei mesi di giugno e luglio, mesi nei quali il Sostituto d’imposta è tenuto ad effettuare il conguaglio.
Vantaggi per il contribuente Presentando il Mod. 730, le imposte vengono trattenute, oppure rimborsate, direttamente dal Sostituto d’imposta sulla retribuzione.
Conguagli Entro il 20 giugno il CAF Do.C. deve comunicare ai Sostituto d’imposta il risultato della liquidazione del Mod. 730. Il conguaglio a debito (o a credito) avverrà con la retribuzione erogato nei mese di luglio per i dipendenti, agosto o settembre per i pensionati. Nel mese di novembre verrà trattenuto l’importo del secondo acconto, se dovuto. Il contribuente potrà verificare la correttezza del conguaglio controllando l’apposito prospetto rilasciato dal CAF Do.C.
Controlli da parte del contribuenteIl contribuente deve controllare immediatamente la correttezza dei dati riportati sulla dichiarazione elaborata dai CAF Do.C. Nel caso di incongruenze, occorre segnalarle tempestivamente al Soggetto incaricato che ha consegnato la dichiarazione. Se queste sono imputabili ad uno sbaglio del CAF Do.C. si provvederà alla immediata correzione dell’errore. Se queste sono imputabili al contribuente occorre distinguerle tra due diversi casi: Errore che determina un maggior rimborso o un minor debito: si presenta al CAF Do.C. il Mod. 730 Integrativo, completo della relativa documentazione, entro il 31 ottobre; oppure si presenta il Mod. Unico Integrativo con istanza di rimborso. Errore che determina un minor rimborso o un maggior debito: si deve presentare il Mod. Unico Integrativo e versare direttamente le somme dovute con delega bancaria (F24).
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